Data di Pubblicazione:
2009
Abstract:
L’abolizione dell’imposta sulle successioni e donazioni avvenuta nel
2001 (art. 13, l. n. 383/2001) aveva portato, prima della sua reintroduzione
nel 2006 (l. n. 286/2006), ad un fiorire dell’utilizzo dello strumento donativo
per realizzare il trasferimento della titolarità di beni immobili, in particolare
nella sfera endofamiliare. Il moltiplicarsi delle donazioni, però, ha fatto emergere ben presto i limiti
di questa forma negoziale che, essendo esposta alle « rivendicazioni » dei legittimari
del donante, finisce per rendere di fatto il bene che ne è oggetto difficilmente
commerciabile e praticamente insuscettibile di poter fungere da garanzia,
in particolare per prestiti bancari. Proprio le difficoltà connesse alle implicazioni successorie nella circolazione dei beni di provenienza liberale, non risolte in modo soddisfacente nemmeno
dalle modifiche apportate da ultimo agli artt. 561 e 563 c.c., hanno indotto
la prassi più recente a ricercare mezzi giuridici idonei ad eliminare ex
post l’atto donativo, per recuperare appunto la piena circolabilità dei beni.
La scelta è caduta per lo più sul negozio di mutuo dissenso, contemplato
nell’art. 1372 c.c. e letto come riferibile anche a negozi traslativi, o comunque
eseguiti, ma in concreto mancante di una disciplina dedicata.
Il saggio si occupa dunque, per superarle, delle difficoltà teoriche che si profilano in ordine all’ammissibilità di tale operazione, con particolare riguardo al problema di reperire una forma idonea per rendere opponibile ai terzi un negozio risolutorio siffatto.
Tipologia CRIS:
01.01 - Articolo in rivista
Keywords:
risoluzione mutuo dissenso donazione
Elenco autori:
Girolami, Matilde
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